1. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, secondo comma, le parole: «I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e dell'ex Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), che abbiano prestato servizio, almeno per quindici anni, con mansioni di ispettori di vigilanza presso le amministrazioni competenti, gli ispettori tributari e i responsabili dei nuclei operativi dell'Arma dei carabinieri presso gli ispettorati regionali e provinciali del lavoro che abbiano prestato servizio, almeno per quindici anni, con tale mansione»;
b) all'articolo 9:
1) al primo comma, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
«b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'ispettorato regionale dell'ente competente per territorio;»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'ex